FOSFORO BIANCO
Premessa:
Qualunque sia la verità (è stato usato o no dall’esercito statunitense il fosforo bianco come arma contro civili, soldati o terroristi?).
Le massime autorità politiche statunitensi hanno l’obbligo morale di giustificare ogni singola immagine ed ogni singola dichiarazione che il servizio di RaiNews24 ha utilizzato.
(vedi http://www.rainews24.rai.it/ran24/inchiesta/body.asp)
Non basta un generico (siamo al 09/11):
Sostenere che le forze statunitensi abbiano usato il fosforo bianco contro obiettivi umani nell'Operazione Al Fajr è semplicemente sbagliato. Le forze statunitensi usano il fosforo bianco come fumogeno o per segnare gli obiettivi. Contrariamente alla presentazione offerta dal documentario, il fosforo bianco non è fuorilegge o illegale o bandito da alcuna convenzione quando viene usato in questo modo.
(http://www.usembassy.it/viewer/article.asp?article=/file2005_11/alia/a5110909it.htm)
Non basta questa semi-smentita quando la deposizione forzata di Saddam Hussein, con l’uso di un’imponente forza militare dispiegata sul territorio dell’Iraq, è stata giustificata dalla sua presunta disponibilità di armi chimiche.
Non basta perché gli Stati Uniti hanno sottoscritto quasi tutte le Convenzioni di Ginevra che vietano espressamente l’uso di armi contro i civili in modo indiscriminato.
Non basta perché il popolo americano non merita di essere macchiato da un simile dubbio.
Non basta perché, se il servizio dice il vero, sono stati uccisi degli esseri umani in modo orribile.
Cosa è sbagliato e cosa è falso?
Questo deve essere chiarito per ogni singola dichiarazione, per ogni singola immagine e per ogni singolo dubbio.
Anche la parziale spiegazione emersa il 16/11 non può essere considerata sufficiente.
In un articolo del Guardian un ufficiale americano afferma che il fosforo bianco è stato sì usato ma in modo legittimo come “obsurants, for smokescreens or target marking” e che è comunque un’arma incendiaria che può essere utilizzata contro “enemy combatants” (utilizzata a Falluja).
(vedi www.guardian.co.uk/usa/story/0,12271,1643681,00.html)
Utili precisazioni:
A) Il III° protocollo della Convenzione del ottobre 1980 (0.515.091) sul “divieto o limitazione dell’impiego di armi incendiarie” all’articolo 1 dice:
“Si intende per
a) (...)
b) le armi incendiarie non comprendono:
1. le munizioni che possono produrre effetti incendiari fortuiti, ad esempio le munizioni illuminanti, traccianti, fumogene, o sistemi di segnalamento;
2. le munizioni concepite per combinare effetti di penetrazione, spostamento d’aria o frammentazione con un effetto incendiario ad esempio, proiettili perforanti, granate a frammentazione, bombe esplosive e munizioni similari dagli effetti combinati, in cui l’effetto incendiario non ha specificamente lo scopo di provocare ustioni a persone, ma è destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli blindati, aeromobili, installazioni o mezzi di supporto logistico.
Si intende per
(…)
L’articolo 2 (Protezione dei civili e dei beni di carattere civile) afferma quindi:
E’ vietato in qualsiasi circostanza di attaccare con armi incendiarie la popolazione civile in quanto tale, i civili isolati o beni di carattere civile.
(…)
E’ vietato inoltre di attaccare con armi incendiarie non lanciate da un aeromobile un obiettivo militare sito all’interno di una concentrazione di civili, salvo nel caso che il detto obiettivo sia nettamente separato dalla concentrazione di civili e quando siano state prese tutte le precauzioni possibili per limitare all’obiettivo gli effetti incendiari, e per evitare e, in ogni caso, rendere minime, le perdite incidentali di vite umane fra la popolazione civile, le ferite che potrebbero essere causate ai civili e i danni provocati ai beni di carattere civile.
Risulta evidente che: affinché il fosforo bianco sia considerato una arma incendiaria vietata occorre valutarne le modalità di utilizzato (quindi non è sempre e in ogni caso un’arma legittima). Ed in particolare, se viene utilizzato per provocare ustioni alle persone in modo non fortuito ma intenzionale credo si possa considerare un’arma chimico-incendiaria impropria.
Non vi è dubbio invece sul fatto che Falluja debba essere considerato una “concentrazione di civili”.
La medesima Convenzione nelle sue premesse (che valgono per tutti i Protocolli non solo per il terzo) dice che:
Basandosi sul principio del diritto internazionale secondo cui il diritto delle Parti di un conflitto armato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra non è illimitato, e sul principio che vieta di impiegare nei conflitti armati armi, proiettili e materie nonché metodi di guerra capaci di provocare mali superflui,
(…)
Confermando la loro determinazione, secondo cui, nei casi non previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati o da altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano, in ogni momento, sotto la salvaguardia e l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica (ndr: questa è la c.d. clausola Martens presente in tutte le Conv. di Ginevra).
Detta Convenzione è entrata in vigore per gli Stati Uniti il 24 settembre 1995 con l’eccezione però proprio del Terzo Protocollo. Ma non credo che gli Usa si nascondano dietro questa mancanza (peraltro poco comprensibile) anche perché fra le tante Convenzioni che hanno sottoscritto vi è la c.d. IV Convenzione di Ginevra (Per la protezione delle persone civili in tempo di guerra – 0.518.51). Di quest’ultima ricordo due articoli:
Art.32 Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l’assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.
Art.33 (…) Sono proibite le misure di rappresaglia nei confronti delle persone protette e dei loro beni.
A ulteriore sostegno della clausola Martens sopra riportata (che è generalmente considerata jus cogens) si ricorda l’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia:
1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:
a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.
2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le parti vi consentono.
Forse gli Stati Uniti non sono più usi a rispettare i principi di umanità e la coscienza pubblica internazionale? (portare come scusa la non sottoscrizione di un Protocollo potrebbe far pensare di sì…)
La clausola Martens è importante proprio perché nega l’assunto secondo cui “se non c’è legge non c’è limite” nelle azioni che si compiono.
Conclusioni:
Ritengo quindi sia utile a tutti la formazione di una “Commissione internazionale di accertamento dei fatti” ex articolo 90 del I° Protocollo aggiuntivo alle Conv. di Ginevra (0.518.521). Specifico che anche questo Protocollo non è stato ratificato dagli Stati Uniti (ma da altri 150 e più Stati che costituiscono già una discreta coscienza pubblica internazionale, mi pare).
Non è sufficiente, secondo me, una commissione di inchiesta irachena perché rimarrebbe il dubbio della sua imparzialità, considerato che continua essere un territorio occupato da forze straniere.
L’ambito di accertamento credo debba essere esteso a tutto il periodo del conflitto perché sono emerse altre zone d’ombra che ritengo sia nell’interesse di tutti illuminare.
Occorre verificare il rispetto dei principi base del diritto umanitario internazionale da tutte le forze in campo in Iraq. Mi riferisco in particolare ai principi di umanità (non causare sofferenze inutili), di distinzione (divieto di comportamenti che non discriminano fra civili e militari) e di proporzionalità (fra necessità militari ed esigenze umanitarie).
Un auspicio: mi auguro che un Conferenza Internazionale intervenga anche per fornire regole certe nella conduzione della guerra al Terrorismo affinché si possano sempre garantire alcuni diritti fondamentali a tutti. Ma soprattutto perché si tolga di mezzo la sovrapposizione-confusione dissenso uguale Terrorismo (ma anche il viceversa, nel senso che non deve più esserci qualcuno che si possa nascondere dietro lo schermo del dissenso mentre compie atti di Terrorismo).
“Soldati, bisogna uscire da questa lotta, non solo vittoriosi, ma anche senza rimproveri; bisogna che si dica di voi: hanno combattuto valorosamente, quando era necessario, ma si sono mostrati dappertutto umani e generosi…Colui che porta la mano su una persona inoffensiva si disonora ed imbratta la sua bandiera”
Guillaume-Henri Dufour – Primo Presidente del CICR (1863-1864)



1 Comments:
I want not agree on it. I regard as precise post. Particularly the title-deed attracted me to read the whole story.
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